DAC7: cos’è, come funziona e cosa cambia per chi vende online sulle piattaforme digitali

La normativa europea DAC7 ha cambiato il rapporto tra marketplace, venditori online e amministrazioni fiscali. Ecco quali dati vengono raccolti, chi deve essere segnalato e cosa potrebbe cambiare nei prossimi anni.

Vendere prodotti, offrire servizi, affittare un immobile o mettere a disposizione un mezzo di trasporto attraverso una piattaforma digitale significa oggi operare in un sistema nel quale le informazioni economiche possono essere trasmesse alle autorità fiscali.

Al centro di questo sistema c’è la DAC7, la direttiva europea 2021/514 sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale.

La normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 ed è stata recepita in Italia attraverso il Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32. Le prime informazioni relative all’anno 2023 sono state oggetto di scambio tra le amministrazioni fiscali nel febbraio 2024.

Che cos’è la DAC7?

La DAC7 è una normativa europea che rafforza la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

L’obiettivo è consentire alle autorità fiscali di ottenere informazioni sulle attività economiche realizzate attraverso le piattaforme digitali.

La logica è relativamente semplice: le piattaforme sono nella posizione migliore per conoscere chi vende, quali attività vengono effettuate e quali corrispettivi vengono pagati o accreditati.

Per questo motivo la direttiva attribuisce principalmente ai gestori delle piattaforme gli obblighi di identificazione, verifica e comunicazione dei dati.

DAC7 non è una nuova tassa

Questo è probabilmente l’aspetto più importante da chiarire.

DAC7 non introduce una nuova imposta sulle vendite online.

La direttiva stabilisce un sistema di comunicazione delle informazioni fiscali. La tassazione dei redditi prodotti attraverso le piattaforme continua a essere disciplinata dalle norme fiscali nazionali applicabili al singolo venditore.

Di conseguenza, il superamento delle soglie DAC7 non significa automaticamente che il venditore debba pagare una nuova tassa.

Significa invece che la piattaforma può essere obbligata a comunicare determinati dati alle autorità fiscali.

Quali attività rientrano nella DAC7?

La normativa riguarda principalmente quattro categorie di attività:

  • vendita di beni;
  • servizi personali;
  • locazione di immobili;
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

La disciplina riguarda sia persone fisiche sia soggetti giuridici, con specifiche esclusioni previste dalla normativa.

Questo significa che il fenomeno non riguarda esclusivamente i grandi operatori dell’e-commerce.

Può interessare anche chi utilizza marketplace e piattaforme digitali per svolgere attività economiche attraverso internet.

Quali informazioni possono essere comunicate?

La DAC7 prevede la raccolta di informazioni identificative e finanziarie.

Per una persona fisica possono rientrare, tra gli altri:

  • nome e cognome;
  • indirizzo;
  • codice fiscale/TIN;
  • eventuale partita IVA;
  • data di nascita.

Per un’impresa possono essere raccolti, tra gli altri:

  • denominazione;
  • indirizzo;
  • codice fiscale/TIN;
  • partita IVA, quando disponibile;
  • numero di registrazione dell’impresa.

La piattaforma deve inoltre comunicare le informazioni relative alle attività effettuate e ai corrispettivi pagati o accreditati al venditore.

Nel caso delle locazioni immobiliari possono essere comunicati anche dati relativi all’immobile, ai ricavi e al numero di attività effettuate.

La soglia dei 30 articoli e dei 2.000 euro

Uno degli aspetti che ha creato maggiore confusione riguarda i piccoli venditori di beni.

La disciplina DAC7 prevede un’esclusione per il venditore che, nell’anno, abbia effettuato meno di 30 attività pertinenti relative alla vendita di beni e abbia ricevuto complessivamente non più di 2.000 euro di corrispettivi.

È importante leggere correttamente questa regola.

Non significa che:

“sotto 2.000 euro non si pagano tasse”.

Questa interpretazione è errata.

La soglia riguarda principalmente l’obbligo di comunicazione DAC7 della piattaforma, non costituisce una franchigia fiscale generale applicabile a qualsiasi vendita online.

In altre parole, DAC7 e tassazione del reddito sono due questioni diverse.

Esempio: vendo oggetti usati su un marketplace (subito, ebay, vinted)

Immaginiamo una persona che venda occasionalmente alcuni oggetti personali utilizzando una piattaforma digitale.

Il fatto che la piattaforma raccolga informazioni o comunichi determinati dati al Fisco non significa automaticamente che ogni somma incassata rappresenti un reddito imponibile.

La qualificazione fiscale dell’attività deve essere effettuata sulla base delle norme fiscali applicabili e delle caratteristiche concrete delle operazioni.

Diventa quindi importante distinguere tra: vendita occasionale di beni personali

e attività organizzata e abituale di compravendita.

La DAC7 non elimina questa distinzione e non stabilisce da sola quando un’attività diventa fiscalmente professionale.

Cosa succede ai dati comunicati?

Le informazioni raccolte dalle piattaforme vengono trasmesse all’autorità fiscale competente e possono essere oggetto di scambio automatico tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Per l’Italia, il riferimento è l’Agenzia delle Entrate.

Le informazioni relative all’anno precedente devono essere comunicate secondo le modalità e le scadenze previste dalla normativa italiana. Il primo invio relativo al 2023 è stato previsto entro il 31 gennaio 2024.

DAC7 riguarda anche le piattaforme straniere?

Sì.

La normativa europea non si limita alle piattaforme residenti fiscalmente in uno Stato membro.

Sono previste regole anche per determinati gestori di piattaforme esteri, proprio per evitare che la localizzazione della piattaforma fuori dall’Unione europea possa diventare un modo per sottrarsi agli obblighi di comunicazione.

Questo aspetto è particolarmente importante per l’e-commerce, dove venditori e marketplace operano spesso in Paesi differenti.

Cosa deve fare il venditore?

Dal punto di vista pratico, chi vende attraverso piattaforme digitali dovrebbe prestare particolare attenzione alla corretta gestione della propria attività.

È opportuno:

  1. conservare la documentazione relativa agli acquisti e alle vendite;
  2. distinguere le vendite di beni personali dall’attività commerciale;
  3. verificare i dati fiscali comunicati alla piattaforma;
  4. controllare periodicamente i report delle vendite;
  5. conservare la documentazione relativa ai pagamenti e alle commissioni;
  6. verificare la corretta gestione fiscale dell’attività quando le vendite diventano abituali o organizzate.

La DAC7, infatti, rende sempre più importante la coerenza tra i dati presenti sulle piattaforme e quelli risultanti dalla posizione fiscale del venditore.

Cosa cambia per i marketplace?

Per i gestori delle piattaforme gli adempimenti sono molto più articolati.

La normativa prevede procedure di due diligence, raccolta e verifica delle informazioni sui venditori e trasmissione dei dati alle amministrazioni fiscali.

Se il venditore non fornisce le informazioni richieste, dopo i solleciti previsti dalla normativa, la piattaforma può arrivare a chiudere l’account o impedire ulteriori operazioni fino alla regolarizzazione dei dati.

Per questo motivo molti marketplace richiedono oggi ai propri utenti informazioni fiscali che in passato non erano necessariamente richieste.

DAC7: cosa potrebbe cambiare dal 2028?

La disciplina è inoltre al centro di una proposta di modifica presentata dalla Commissione europea il 24 giugno 2026.

Tra le modifiche proposte c’è quella relativa alla soglia per le vendite di beni.

La Commissione propone di:

  • eliminare il criterio quantitativo delle 30 attività;
  • aumentare la soglia monetaria a 3.000 euro.

È però fondamentale sottolineare che si tratta di una proposta legislativa e non della normativa DAC7 attualmente applicabile.

Pertanto, fino all’eventuale approvazione e applicazione delle nuove disposizioni, le regole attuali non devono essere sostituite con quelle proposte.

DAC7 e futuro dell’e-commerce

La DAC7 rappresenta una parte importante della progressiva digitalizzazione dei controlli fiscali.

Il modello è destinato a rendere sempre più importante la circolazione automatica delle informazioni tra: piattaforme → amministrazioni fiscali → Stati membri.

Per chi opera nell’e-commerce questo significa che la gestione fiscale non può essere considerata separata dalla gestione dei dati.

Report delle piattaforme, fatture, pagamenti, dichiarazioni fiscali e informazioni anagrafiche dovrebbero essere gestiti in modo coerente e documentabile.

La vera questione per chi vende online

La domanda non dovrebbe essere soltanto:

“La piattaforma comunica i miei dati al Fisco?”

Con DAC7 la risposta, in molti casi, può essere sì.

La domanda più importante diventa:

“I dati presenti sulla piattaforma sono coerenti con la natura e con la gestione fiscale della mia attività?”

È questo il punto sul quale venditori, professionisti e imprese dovrebbero concentrare l’attenzione.

In sintesi

AspettoDAC7
Cos’èDirettiva europea sulla cooperazione amministrativa fiscale
Entrata in vigore1° gennaio 2023
Recepimento italianoD.Lgs. n. 32/2023
Chi comunicaI gestori delle piattaforme interessate
Cosa riguardaBeni, servizi personali, immobili e noleggio mezzi
Dati comunicatiDati identificativi e informazioni economiche
Destinatario italianoAgenzia delle Entrate
È una nuova tassa?No
Soglia attuale per piccoli venditori di beniMeno di 30 attività e massimo 2.000 €
Proposta 20263.000 € e abolizione del criterio delle 30 attività
La proposta è già legge?No

Conclusione

La DAC7 non significa che ogni vendita effettuata online sia automaticamente soggetta a una nuova imposta.

Significa però che il commercio digitale è diventato molto più trasparente dal punto di vista fiscale.

Marketplace e piattaforme sono chiamati a raccogliere e comunicare informazioni sulle attività dei venditori e le amministrazioni fiscali europee possono scambiarsi tali informazioni automaticamente.

Per chi vende online, quindi, la corretta gestione della documentazione e la coerenza dei dati fiscali diventano sempre più importanti.

Articolo a carattere informativo.
La qualificazione fiscale delle singole operazioni dipende dalle circostanze concrete e dalla normativa nazionale applicabile.

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